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DIREZIONE GENERALE PIEMONTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La circolare regionale 107 del 9 aprile 2009

Servizio di consulenza e sostegno

011 - 5163612

esami@usrpiemonte.it



FAQ – (NUCLEO SUPPORTO VALUTAZIONE PRIMO GRADO)
D: Si chiede cortesemente di sapere se è ancora vigente il principio secondo cui, nel calendario esami, non devono esserci interruzioni durante le varie prove scritte o, come qualcuno sostiene, la prova nazionale è a sé stante rispetto alle altre prove scritte?
R: Non esistono espliciti divieti: il calendario delle prove deve essere concordato nella riunione preliminare con il presidente di commissione che è il garante della correttezza procedurale.

D: Si chiede di conoscere con cortese urgenza se l'INVALSI ha predisposto le prove differenziate per gli alunni di scuola media candidati all'esame di Stato che presentano disturbi specifici di apprendimento, come previsto dalla C.M. n. 51 del 20/05/2009.
R: L'INVALSI predispone una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati DSA per i quali la scuola abbia fatta richiesta all'INVALSI in tempo utile (non oltre il giorno precedente la prova stessa).

D: La certificazione delle competenze nella primaria è obbligatoria e, inoltre, va effettuata con voto in decimi oppure per "forme e modalità" si può intendere che ogni i.s. scelga di usare strumenti propri e si deroghi pertanto al voto numerico ?
R: Sì, allo stato attuale della normativa ogni scuola può usare forme e modalità proprie.

D: Il giudizio di idoneità all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo deve essere formulato in decimi o con giudizio analitico ?
R: Allo stato attuale della normativa la scuola può accompagnare il giudizio analitico di idoneità con un voto in decimi.

D: Quali elementi concorrono nella valutazione del voto finale di licenza?
R: Il nucleo ritiene che alla determinazione del voto finale concorrano, oltre alla valutazione delle prove scritte, della prova nazionale del colloquio orale, anche la valutazione del percorso triennale in base ai criteri definiti nella seduta preliminare.
La certificazione delle competenze, in attesa del modello ministeriale, può essere fatta con propri modelli, come negli anni precedenti.


D: Ogni scuola primaria deve provvedere autonomamente alla certificazione delle competenze ? Se si, nella stessa, dobbiamo aggiungere anche Cittadinanza e Costituzione e Religione ? Il modulo di certificazione va approvato in collegio docenti ?
R: Ogni scuola predispone in autonomia il proprio modello di certificazione, approvato dal collegio dei docenti. La valutazione della Religione cattolica è effettuata a parte.

D: Il giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame di licenza media, deve essere espresso con un voto o rimane un giudizio come gli anni scorsi ?
R: Il giudizio può essere espresso come negli anni scorsi.

D: Gli alunni con DSA possono usare la calcolatrice durante la Prova Nazionale ?
R. Gli alunni con DSA possono usare la calcolatrice.

D: Per quanto riguarda la certificazione delle competenze c'è contraddizione tra la circ. 50 e la 51. Si deve assegnare un voto o le competenze possono rimanere con giudizi come lo scorso anno ?
R: Ogni autonomia scolastica può decidere di esprimere le competenze come lo scorso anno.

D: Nel documento di valutazione ora si trascriveranno i voti reali (es. 3, 4, 5, ....) o le sufficienze raggiunte con il voto di consiglio ?
R: Se il Consiglio di classe si esprime positivamente per l'ammissione, anche in presenza di reali carenze di preparazione, nel documento di valutazione non possono comparire i voti reali. E' indispensabile verbalizzare nell'apposito registro tutte le operazioni di scrutinio (voti deliberati a maggioranza). E' necessario quindi trasmettere alle famiglie, una comunicazione contenente la reale situazione dell'alunno.

D: Nei documenti d'esame la valutazione sintetica del giudizio di ammissione non dovrà più in alcun modo essere espressa ?
R: Nei documenti d'esame il giudizio di ammissione può essere espresso anche in modo articolato.

D: E' corretto considerare che per i candidati privatisti non è previsto giudizio di ammissione ?
R: Per i candidati privatisti non è previsto giudizio d'ammissione.

D: E' possibile l'utilizzo del modello di certificazione delle competenze predisposto per gli aa. ss. precedenti, senza indicazione in decimi? La certificazione rimane dunque allo stato attuale descrittiva delle conoscenze, abilità, competenze, capacità raggiunte a vari livelli ?
R: E' possibile l'utilizzo del modello predisposto nell'a.s. precedente.

D. Quante insufficienze deve avere uno studente, affinché il consiglio di classe voti l'ammissione. Quando si dice "il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione", dove deve essere riportata la nota specifica ?
R: Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva o all'esame indipendentemente dal numero di insufficienze. La specifica nota può essere allegata al documento di valutazione o inserita nello stesso al posto del giudizio complessivo.

D: Da dove si evince che si possono ammettere agli esami di licenza alunni che hanno in diverse materie delle insufficienze?. Continuiamo a leggere che la cosa è consentita nel passaggio da una classe all'altra, ma lo si può fare anche per l'ammissione agli esami.
R: Nella Circ. 50 al punto 2.1 è chiarito ciò che concerne l'ammissione all'esame.

D: Il giudizio di idoneità espresso in decimi potrebbe non coincidere con la media dei voti ? Tale giudizio deve essere trascritto sulla scheda di valutazione ?
R. Ogni autonomia scolastica, allo stato attuale della normativa, decide come esprimere il giudizio di ammissione all'esame. Tale giudizio sintetico, più articolato oppure numerico deve essere riportato nella scheda di valutazione.

D: I tabelloni degli esiti finali delle classi intermedie e quelli dell'ammissione agli esami di licenza media, devono riportare solo la dicitura "ammesso...."/"non ammesso....."oppure anche i voti di tutte le discipline, o ciascuna scuola si regola secondo le proprie autonome scelte ? Chiederei anche di conoscere i riferimenti normativi che giustificano l'una o l'altra scelta, in modo da poter rispondere ad eventuali contestazioni di famiglie riguardanti la tutela dei dati.
R: I tabelloni contenenti gli esiti finali e quelli dell'ammissione agli esami di licenza media possono riportare solo la dicitura ammesso o non ammesso. Nessun riferimento normativo, però, impedisce di esporre anche i voti delle singole discipline. Ogni istituzione scolastica si regola in modo autonomo, purché i risultati siano resi pubblici. Solo per gli esami di licenza media la normativa prevede, oltre l'affissione all'albo, l'indicazione del voto numerico

D: Sulla scheda di valutazione della Scuola Primaria possono comparire delle insufficienze nonostante l'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione ?
R: Il nucleo ritiene che, per analogia con gli altri ordini di scuola, non debbano comparire nella scheda di valutazione voti inferiori a 6 decimi.

D: In sede di valutazione finale e di ammissione ad opera del Consiglio di Classe di un alunno/a alla classe successiva o all'esame di Stato, il giudizio attribuito dal Docente di religione deve essere obbligatoriamente di sufficienza o può eventualmente essere di non sufficienza ?
R: La normativa vigente non dà al momento indicazioni esplicite al riguardo: l'ammissione è disposta solo nel caso di voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e nel comportamento. Poiché la valutazione dell'IRC ( e per analogia delle AA) non è espressa con voti in scala decimale, ma con giudizi sintetici, ed è collocata su una scheda a parte si può dedurre che anche una valutazione "non sufficiente" non impedisca l'ammissione. Tuttavia è parere del nucleo che sia più opportuno, anche in analogia con quanto disposto per le altre discipline, apporre una valutazione "sufficiente" nel caso di ammissione.

D: Oltre ad informare le famiglie che in alcune materie non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi, sul tabellone esposto al pubblico si possono segnalare e in che modo le sufficienze diventate tali per voto di consiglio ? Posto che tutti i voti sono di c. anche i più belli.
R: Nella consapevolezza che tutti i voti sono di consiglio, sul tabellone esposto al pubblico, si può apporre, accanto alla dicitura ammesso alla classe successiva o all'esame un asterisco, un pallino, la dicitura v.c. o deliberato a maggioranza, ovviamente inserendo una "legenda" esplicativa.

D: Il Consiglio di Classe può decidere e certificare, previo verbale, il completamento del percorso scolastico dell'alunno disabile ? O è il presidente dell'esame di licenza che deve attestare la conclusione del percorso, in tal caso l'alunno deve frequentare la scuola nei giorni di esame, pur non sostenendo le prove? Esiste un modulo di "certificazione" per la conclusione della scuola dell'obbligo (non potendo, in questo caso, meritare il diploma) ?
R: Il DPR 22 agosto 2007 art 3 comma 1 recita: "Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative." Altri riferimenti normativi: Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 art 15; circolare ministeriale 14 marzo 2008 n. 32 art 5. Il consiglio di classe sulla base del PEI può individuare tre possibili "soluzioni": a) ammettere all'esame l'allievo e far sostenere prove differenziate utilizzando gli strumenti della "comunicazione facilitata e aumentativa" rilasciando il diploma; b) non ammettere all'esame e predisporre la certificazione dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione; c) ammettere all'esame e, nel caso di esito negativo delle prove d'esame, rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Nel caso di non ammissione all'esame il consiglio di classe formula il giudizio e compila la certificazione delle competenze; la scuola rilascia la certificazione di assolvimento dell'obbligo d'istruzione. Nel caso, invece, di ammissione all'esame, ma di esito negativo, la Commissione d'esame opera la certificazione del mancato raggiungimento del diploma, mentre la scuola rilascia la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. Non esiste al momento un modello ministeriale; a nostra conoscenza esiste una proposta del Gruppo provinciale di lavoro a supporto dell'obbligo d'istruzione (GLOI) dell'Ufficio scolastico provinciale di Torino (circolare 252 11 maggio 2009).

D: Qualora un Consiglio di Classe ritenga opportuna l'ammissione all'esame di fine ciclo (ovvero la promozione all'anno successivo) di un alunno che presenti una o più valutazioni inferiori al sei, la non sufficienza può comparire sulla scheda di valutazione o deve essere ricondotta a sei? e qualora debba essere ricondotta a sei, quale artificio occorre utilizzare per comunicare la reale valutazione alle famiglie e/o ai docenti dell'anno successivo?
R: Qualora il C. di C. ritenga opportuna l'ammissione alla classe successiva o all'esame, nella scheda di valutazione la non sufficienza deve essere ricondotta a sei decimi. Nel registro dei verbali devono essere opportunamente e dettagliatamente verbalizzate tutte le situazioni in cui il C. di C. ha deliberato la non ammissione o l'ammissione alla classe successiva o all'esame, nonostante una o più insufficienze. Alle famiglie deve essere inviata una comunicazione esplicitante la reale situazione dell'alunno. I docenti dell'anno successivo possono far riferimento al registro dei verbali dell'anno precedente

D: Per l'anno scolastico in corso l'esame avverrà ancora secondo le disposizioni dello scorso anno ? Le nuove indicazioni entreranno in vigore dall'a.s. 2009/10 ? Non essendo giunta a nostra conoscenza nessuna comunicazione ufficiale, chiediamo a Voi una conferma.
R: Ferma restando la valutazione in decimi e l'ammissione all'esame solo in presenza di un voto sufficiente in tutte le materie, sono valide le disposizioni dello scorso anno, poiché l'iter attuativo del regolamento non è ancora compiuto

D: Se le insufficienze diventano dei 6 nel documento di valutazione, come si può segnalare il voto reale alla famiglia ? Con un asterisco, con la voce v.c. , con una nota allegata al documento di valutazione o scritta sul documento di valutazione ?
R: Si possono segnalare alla famiglia le reali carenze nell'apprendimento con una comunicazione allegata al documento di valutazione. Sul documento di valutazione e nel tabellone può essere inserito, accanto al voto, un asterisco o la dicitura v.c.

D: E' possibile, nella scuola primaria, riportare sulla scheda di valutazione del 2° quadrimestre una o più insufficienze ed ammettere comunque l'alunno all'anno successivo ? L'articolato in materia si riferisce anche alla scuola primaria o soltanto alla scuola secondaria di 1° grado ?
R: Per l'ammissione all'anno successivo, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di 1° grado, è necessario che la votazione in ogni disciplina non sia inferiore a 6 decimi.

D: E' consentito ammettere all'esame di licenza allievi che abbiano insufficienze per voto di consiglio, certamente motivato ?
R: Si, è possibile ammettere all'esame di licenza media o alla classe successiva alunni che abbiamo insufficienze, purché le insufficienze si trasformino in sei decimi per voto di consiglio. I docenti delle singole discipline propongono il voto, ma è il C. di C. che, a maggioranza, delibera. La discussione e la deliberazione devono essere riportate puntualmente nel registro dei verbali.

D: Nella scuola primaria la certificazione delle competenze è da mettere in atto già dalla fine del presente anno scolastico ? Ci sono esempi di modelli oppure ogni scuola deve provvedere a formulare un modello di certificazione ?
R: La certificazione delle competenze allo stato attuale della normativa, non è prevista per la scuola primaria - Non ci sono modelli ministeriali - Ogni scuola deve provvedere al proprio modello in attesa di un modello ministeriale.

D: Con riferimento all' art. 3 della legge 169/2008 e allo schema di Regolamento sulle norme per la valutazione degli alunni, il Consiglio d'interclasse della scuola primaria ha ancora un ruolo nella decisione di non ammissione alla classe successiva oppure la decisione spetta unicamente al team docenti della classe interessata ?
R: La decisione di ammettere o non ammettere alla classe successiva spetta unicamente ai docenti del team della classe interessata.

D: All'art. 2 punto 8.b del Regolamento sulla valutazione degli alunni cosa si intende per "specifica nota" con la quale va illustrato il voto numerico di valutazione del comportamento?
R: Allo stato attuale la nota richiede chiarimenti ministeriali. A parere del nucleo la nota è necessaria nel caso di valutazione inferiore a 6/10 D: Nel caso in cui l’ammissione sia deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe, in presenza, in alcune discipline, di un voto inferiore a sei decimi, nel documento di valutazione viene riportato il voto negativo ?
R: No, nel documento di valutazione non può comparire il voto negativo, lo stesso, per voto di Consiglio, si trasforma in sei. Nel documento di valutazione, per l’ammissione alla classe successiva o all’esame, è indispensabile un voto uguale o superiore al sei. Le operazioni di scrutinio devono essere correttamente e dettagliatamente motivate e descritte nel registro dei verbali

D: In sede di scrutinio finale a seguito della preventiva decisione del Consiglio di Classe di ammettere un allievo alla classe successiva o all’esame di licenza il docente che, nella propria disciplina, ha un voto inferiore a 6 decimi deve trasformare tale voto in 6 decimi ? e qualora si rifiutasse adducendo come motivazione la liberta di insegnamento e di valutazione ?
R: Il voto inferiore a sei decimi, proposto da uno o più docenti, deve trasformarsi in sei decimi, a seguito di deliberazione assunta a maggioranza del Consiglio di Classe di ammettere l’allievo alla classe successiva o all’esame di licenza. La libertà di insegnamento e valutazione si esercitano all’interno degli OO.CC. e, per quanto riguarda la valutazione, all’interno del Consiglio di Classe che si esprime collegialmente su tutte le discipline.

D: Al termine degli Esami di Licenza media gli studenti ottenevano una valutazione sintetica (riportata successivamente sul Diploma) di Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo. I suddetti giudizi dovranno essere sostituiti con 6, 7, 8, 9 o 10 ? Nella circolare cosa significa la frase espressa a pag. 5 che dice “omissis ...... e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno ............... omissis”. Che cosa vuol dire in termini pratici ? Ma il giudizio globale non è stato eliminato dalla scheda di valutazione ?
R: Si: i giudizi sufficiente, buono .... devono essere sostituiti con voti numerici – Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, allo stato attuale, nulla è innovato rispetto alla normativa precedente, non essendo ancora ultimato l’iter attuativo del nuovo regolamento – Il giudizio globale, non è esplicitamente vietato.

D: (Dallo schema di regolamento del 13 marzo 2009) Art. 2, comma 1: “la valutazione .......... è effettuata nella primaria dai docenti contitolari della classe”. l’espressione sembra escludere la presenza del dirigente, esplicitamente richiamata, invece, per la secondaria.
R: Il D.S. partecipa alla valutazione e ne assume la responsabilità sottoscrivendo il documento

D: (Dallo schema di regolamento del 13 marzo 2009) Art. 2, comma 7: non è chiaro se il comma si riferisca solo alla secondaria di I grado o anche alla primaria. Sarebbe poi utile dare indicazioni sul senso della “nota”, che a parere del Collegio dello scrivente I.C. potrebbe consistere in una motivazione delle scelte dei docenti. I pareri nelle scuole vicine non sono uniformi. Si chiede, ad esempio, se possa considerarsi legittima e opportuna la scelta di indicare in questo contesto il voto vero indicato tra parentesi, accanto al sei attribuito dal consiglio.
R: Attualmente la certificazione delle competenze è prevista solo per la scuola secondaria di I grado – Nel documento di valutazione non può comparire il voto negativo, lo stesso, per voto di Consiglio, si trasforma in sei. Nel documento di valutazione, per l’ammissione alla classe successiva o all’esame, è indispensabile un voto uguale o superiore al sei. Non è consentito indicare tra parentesi il voto reale accanto al sei attribuito dal C. di C. - Le operazioni di scrutinio devono essere correttamente e dettagliatamente motivate e descritte nel registro dei verbali.

D: (Dallo schema di regolamento del 13 marzo 2009) Art. 2, comma 8 b: Il voto di comportamento “è illustrato con specifica nota”; si pone ancora il problema della “nota”.
R: Allo stato attuale la nota richiede chiarimenti ministeriali. A parere del nucleo la nota è necessaria nel caso di valutazione inferiore a 6/10.

D: (Dallo schema di regolamento del 13 marzo 2009) Art. 3, comma 7: Media dei voti e voto finale. Si ritiene non debba trattarsi di una media matematica, ma di una media “pesata” e che ogni collegio / commissione d’esame debba attribuire al curricolo e alla prova d’esame il valore e il peso che ritiene più adeguati.
R: In base al regolamento, che non ha concluso l’iter, parrebbe trattarsi di una media aritmetica semplice. A parere del nucleo, qualora la norma fosse confermata in sede di definitiva attuazione, la libertà della sottocommissione verrebbe limitata, anche alla luce dei commi 2 – 3 dell’art. 1. dello schema di regolamento.

D: Art. (Dallo schema di regolamento del 13 marzo 2009) 8, comma 1: Il Collegio si chiede come possano essere riassunti in un numero generiche competenze linguistiche, matematiche ......... e chiede che il nucleo solleciti una modifica del decreto o una chiarificazione da parte del ministero.
R: Per la certificazione delle competenze si attua la precedente normativa, non essendo ancora terminato l’iter attuativo del regolamento. La certificazione non è, allo stato attuale, espressa in decimi, essa è descrittiva delle conoscenze, abilità, competenze, capacità raggiunte a vari livelli.

D: Nello schema di regolamento art. 3 comma 3 che cosa si intende per “gruppo di discipline” ?
R: A parere del nucleo, per “gruppo di discipline” si intendono accorpamenti pluridisciplinari previsti da progetti autorizzati (es. progetti per il contenimento della Dispersione Scolastica – P.A.S.)

D: Possono essere ammessi all’esame di 3° Media gli alunni che pur non avendo raggiunto la votazione di 6/10 in tutte le discipline hanno parere favorevole dal Consiglio di Classe?
R: Si, nel documento di valutazione non può comparire il voto negativo, lo stesso, per voto di Consiglio, si trasforma in sei. Nel documento di valutazione, per l’ammissione alla classe successiva o all’esame, è indispensabile un voto uguale o superiore al sei. Le operazioni di scrutinio devono essere correttamente e dettagliatamente motivate e descritte nel registro dei verbali.

D: nella compilazione scheda di valutazione è possibile segnalare le carenze con asterischi o con la voce v.c. ?
R: E’ possibile segnalare le carenze con asterischi o con la dicitura v.c.

D: come tradurre in decimi il giudizio di idoneità o di ammissione all’esame conclusivo del 1° ciclo (3° Media)?
R: Quanto alla trasformazione in decimi del giudizio di idoneità, non esiste una specifica normativa. Il Collegio dei docenti può elaborare criteri che il Consiglio di Classe gestirà.

D: la certificazione delle competenze finali: è in decimi ? va accompagnata dalla valutazione dei livelli di apprendimento ? Tali livelli coincidono con i voti delle discipline oppure no ?
R: Per la certificazione delle competenze si attua la precedente normativa, non essendo ancora terminato l’iter attuativo del regolamento. La certificazione non è, allo stato attuale, espressa in decimi, essa è descrittiva delle conoscenze, abilità, competenze, capacità raggiunte a vari livelli.

D: Il Dirigente, in caso di propria assenza agli scrutini, può delegare il Vicario a presiedere i Consigli di Classe, o deve trattarsi di un docente (Coordinatore) del Consiglio di Classe ?
R: Rientra negli adempimenti di servizio del D.S. presiedere lo scrutinio. In caso di reale impedimento del D.S. presiede lo scrutinio il collaboratore vicario, qualora non sia docente della classe, oppure il 2° collaboratore o un docente nominato dal D.S., purché non docente della classe, ciò per impedire che la stessa persona esprima due voti.
FAQ (NUCLEO SUPPORTO VALUTAZIONE SECONDO GRADO)
D: Il voto di condotta fa media per il calcolo del credito. La stessa cosa vale anche per il calcolo della media (almeno del 6) necessaria all'ammissione all'esame di stato? Ovvero uno studente con tutti 6, un 4 in matematica e un 8 di condotta può essere ammesso all'esame di stato?
R: La nota - 7 MAGGIO 2009 - di chiarimento, recante la firma del Direttore Giacomo Dutto, conferma che il voto di comportamento "per l'anno scolastico in corso" (OM 40/09) concorre sia alla media dei voti ai fini dell'ammissione all'esame sia della definizione del credito scolastico.

D: L’Ordinanza Ministeriale n. 40 / 2009, sull’Esame di Stato, stabilisce che “la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente”. Significa quindi che il voto di condotta fa media? Vale anche per le classi terminali nelle quali si assegna il credito scolastico?
R: Sentito il Ministero, in data 5 maggio, il voto di condotta fa media per il calcolo del credito. Per estensione in tutte le classi, anche intermedie.

D: Dovendo trasmettere agli studenti prossimi all’Esame di stato 2008-09 i crediti accumulati in terza e quarta superiore con scadenza per la redazione del C.d C. il 15 maggio, chiedo: gli studenti che non hanno avuto un curriculum regolare o che non hanno superato nello scorso anno scolastico l’esame di stato, sono soggetti a revisione e aggiornamento dei crediti pregressi? E in tal caso, l’aggiornamento implica la correzione delle pagelle?
R: Ricalcolare i crediti, sì. Correggere le pagelle, no.

D: Uno studente che è stato iscritto presso il nostro Istituto fino in 5^ e bocciato agli esami di Stato 2007/08, si è ora iscritto da noi come privatista. Ma nel curriculum del 4^ anno (2006/07) non aveva saldato dei debiti. Dobbiamo convocarlo per saldare dei debiti?
R: Come candidato esterno è ammesso avendo compiuto il 19^ anno di età (art. 3, co 1 dell’OM 40/2009)

D: Al nostro Liceo Artistico sono stati assegnati due privatisti per la maturità i quali hanno un diploma di maturità scientifica e l’Accademia di Belle Arti. Dovranno fare, a maggio, sia gli esami preliminari per materie non comprese nei loro piani di studio (punto 1 e 2 pa. 16 OM 3744) o anche l’esame su tutte le materie dell’ultimo per accedere alla maturità?
R: I candidati in possesso di altro titolo, conseguito al termine di un corso di studi di secondaria superiore di durata almeno quadriennale, sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti, sia all’ultimo anno (rif. art. 7, co 2 dell’OM 30/2008 e art. 3 dell’OM 40/2009)

D: Lo studente diversamente abile valutato ai sensi del DPR 323/98 in sole 4 materie può essere ammesso all'esame di stato? Come si calcola il credito? Non conseguendo il titolo di studio avente valore legale, l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 13 del DPR 323 è rilasciato dal Presidente della commisssione d'esame o può essere rilasciato anche in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe?
R: I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal CdC con l'attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano (nel caso 4 materie) possono sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR 323/98. I testi delle prove scritte sono elaborate dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal CdC. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo. Il rilascio dell'attestato finale, predisposto dalla scuola di appartenenza, deve tenere presenti tutte le informazioni indicate dall'art. 13 co 2 del DPR 323/98. Il punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in centesimi e riferiti ovviamente al PEI.