
Oggetto: C.C.N.L. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica dell’11 aprile 2006 - Gestione assenze
Considerato il rilevante numero di assunzioni nei ruoli di dirigente scolastico con effetto dal 1 settembre 2007 e la nuova disciplina della materia introdotta dal CCNL in oggetto , sentite le Organizzazioni Sindacali cui la presente è inviata per conoscenza, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni anche di carattere organizzativo in tema di assenze dal servizio dei dirigenti scolastici.
FERIE E FESTIVITA’
Com’è noto, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale dirigenziale è rinvenibile nell’art. 16 del CCNL – Area V della dirigenza – sottoscritto in data 11 aprile 2006.
Nell’allegare il prospetto riassuntivo delle ferie di cui è possibile fruire si rammenta come la corretta gestione del piano ferie rientri nella responsabilità personale e diretta di ciascun dirigente scolastico, il quale deve, in ogni caso, programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze prioritarie dell’istituzione cui è preposto, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità e regolarità dell’attività.
Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare la fruizione delle ferie al Direttore Generale dell’USR per il Piemonte, inviando la comunicazione all’Ufficio IV – Reclutamento, organizzazione e gestione dei Dirigenti scolastici – Via Pietro Micca, 20 Torino anche mediante fax al n. 0115163613.
La comunicazione di cui sopra andrà inviata, per conoscenza, anche al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.
Per ragioni di omogeneità e completezza delle comunicazioni relative si invitano le SS.LL. ad utilizzare il modello che qui si allega.
Le ferie maturate e relative a ciascun anno scolastico dovranno risultare fruite nel corso dell’anno di riferimento. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio, esse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. L’eventuale rinvio delle ferie maturate deve essere supportato da apposita dichiarazione personale scritta dell’interessato, eventualmente corredata da documentazione (da trasmettere a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza) che precisi le motivate, gravi esigenze personali e/o di servizio, che hanno determinato l’impossibilità di fruizione nell’anno di riferimento.
Solo in caso di “esigenze di servizio assolutamente indifferibili” il termine di fruizione delle ferie potrà essere prorogato alla fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento. Anche tali esigenze dovranno essere dichiarate e documentate con atto scritto dall’interessato e rimesse a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza.
Il puntuale rispetto di quanto prescritto dall’art. 16 in materia di ferie e di quanto sopra indicato è di basilare importanza per la eventuale applicazione del comma 13 del medesimo art. 16, laddove viene stabilito che “le ferie ….disponibili all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo al pagamento sostitutivo”, norma a cui si potrà dare seguito soltanto se la specifica richiesta risulterà comprovata dai provvedimenti di cui sopra, adeguatamente motivati sulle “gravi esigenze di servizio” o sulle “esigenze di servizio assolutamente indifferibili” che hanno determinato, oltre che il rinvio della fruizione delle ferie, anche e soprattutto l’impossibilità del loro intero godimento.
A riguardo, considerato anche il continuo aumento di richieste di ferie non godute prodotte dai dirigenti scolastici cessati dal servizio, si ritiene opportuno precisare come la giurisprudenza abbia espressamente affermato che nel caso in cui un dirigente, che abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca, quindi, del periodo di riposo annuale, non ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla suddetta fruizione (Cass., sez. lav. 27.08.1996, n. 7883 e Cass., sez. lav. 07.03.1996, n. 1793).
Sempre nella stessa direzione due recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno rimarcato come il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non sia automatico, ma necessiti della dimostrazione che il mancato godimento del periodo di ferie non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e non sia allo stesso imputabile (Consiglio di Stato sentenza 12.02.2007 e Consiglio di Stato, Sezione quinta, 13 agosto 2007, n. 443).
Si evidenzia, inoltre, come non sia ammissibile la fruizione delle ferie, pur maturate dagli interessati, oltre i periodi indicati nel CCNL (1° semestre e/o fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento). Unica eccezione prevista è in caso di assenze per malattia o infortunio protratte per l’intero anno scolastico.
Per quanto riguarda le quattro giornate di riposo, a titolo di recupero delle festività soppresse, esse vanno fruite entro l’anno scolastico di riferimento, ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
ASSENZE RETRIBUITE
L’art 22 del vigente CCNL stabilisce che il dirigente ha diritto ad assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti casi: