Stemma
DIREZIONE GENERALE
PIEMONTE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE

circolari

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Torino, 3 dicembre 2007
Prot. nr. 14598/P/C2
Circ. Reg. nr. 447

Oggetto: C.C.N.L. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica dell’11 aprile 2006 - Gestione assenze

Considerato il rilevante numero di assunzioni nei ruoli di dirigente scolastico con effetto dal 1 settembre 2007 e la nuova disciplina della materia introdotta dal CCNL in oggetto , sentite le Organizzazioni Sindacali cui la presente è inviata per conoscenza, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni anche di carattere organizzativo in tema di assenze dal servizio dei dirigenti scolastici.

FERIE E FESTIVITA’

Com’è noto, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale dirigenziale è rinvenibile nell’art. 16 del CCNL – Area V della dirigenza – sottoscritto in data 11 aprile 2006.
Nell’allegare il prospetto riassuntivo delle ferie di cui è possibile fruire si rammenta come la corretta gestione del piano ferie rientri nella responsabilità personale e diretta di ciascun dirigente scolastico, il quale deve, in ogni caso, programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze prioritarie dell’istituzione cui è preposto, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità e regolarità dell’attività. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare la fruizione delle ferie al Direttore Generale dell’USR per il Piemonte, inviando la comunicazione all’Ufficio IV – Reclutamento, organizzazione e gestione dei Dirigenti scolastici – Via Pietro Micca, 20 Torino anche mediante fax al n. 0115163613.
La comunicazione di cui sopra andrà inviata, per conoscenza, anche al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.
Per ragioni di omogeneità e completezza delle comunicazioni relative si invitano le SS.LL. ad utilizzare il modello che qui si allega.
Le ferie maturate e relative a ciascun anno scolastico dovranno risultare fruite nel corso dell’anno di riferimento. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio, esse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. L’eventuale rinvio delle ferie maturate deve essere supportato da apposita dichiarazione personale scritta dell’interessato, eventualmente corredata da documentazione (da trasmettere a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza) che precisi le motivate, gravi esigenze personali e/o di servizio, che hanno determinato l’impossibilità di fruizione nell’anno di riferimento.
Solo in caso di “esigenze di servizio assolutamente indifferibili” il termine di fruizione delle ferie potrà essere prorogato alla fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento. Anche tali esigenze dovranno essere dichiarate e documentate con atto scritto dall’interessato e rimesse a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza.
Il puntuale rispetto di quanto prescritto dall’art. 16 in materia di ferie e di quanto sopra indicato è di basilare importanza per la eventuale applicazione del comma 13 del medesimo art. 16, laddove viene stabilito che “le ferie ….disponibili all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo al pagamento sostitutivo”, norma a cui si potrà dare seguito soltanto se la specifica richiesta risulterà comprovata dai provvedimenti di cui sopra, adeguatamente motivati sulle “gravi esigenze di servizio” o sulle “esigenze di servizio assolutamente indifferibili” che hanno determinato, oltre che il rinvio della fruizione delle ferie, anche e soprattutto l’impossibilità del loro intero godimento.
A riguardo, considerato anche il continuo aumento di richieste di ferie non godute prodotte dai dirigenti scolastici cessati dal servizio, si ritiene opportuno precisare come la giurisprudenza abbia espressamente affermato che nel caso in cui un dirigente, che abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca, quindi, del periodo di riposo annuale, non ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla suddetta fruizione (Cass., sez. lav. 27.08.1996, n. 7883 e Cass., sez. lav. 07.03.1996, n. 1793).
Sempre nella stessa direzione due recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno rimarcato come il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non sia automatico, ma necessiti della dimostrazione che il mancato godimento del periodo di ferie non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e non sia allo stesso imputabile (Consiglio di Stato sentenza 12.02.2007 e Consiglio di Stato, Sezione quinta, 13 agosto 2007, n. 443).
Si evidenzia, inoltre, come non sia ammissibile la fruizione delle ferie, pur maturate dagli interessati, oltre i periodi indicati nel CCNL (1° semestre e/o fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento). Unica eccezione prevista è in caso di assenze per malattia o infortunio protratte per l’intero anno scolastico.
Per quanto riguarda le quattro giornate di riposo, a titolo di recupero delle festività soppresse, esse vanno fruite entro l’anno scolastico di riferimento, ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.

ASSENZE RETRIBUITE

L’art 22 del vigente CCNL stabilisce che il dirigente ha diritto ad assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti casi:

  • partecipazioni a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo grado in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento,
  • particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico,
  • matrimonio per 15 giorni consecutivi, con decorrenza entro il quarto giorno dal matrimonio stesso.

  • Il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare, agli atti dell’istituzione scolastica le assenze retribuite dal servizio e i motivi che le giustificano, i quali vanno documentati o autocertificati.
    I periodi di assenza devono essere comunicati a questa Direzione regionale con le stesse modalità sopra descritte per le ferie.

    CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO

    I congedi previsti dall’art. 24 del vigente CCNL rimangono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.

    ASSENZE PER MALATTIA

    Per quanto attiene le assenze per malattia si fa integrale riferimento a quanto previsto dal CCNL con le seguenti precisazioni:
  • Il dirigente scolastico assente per malattia è tenuto a comunicare all’istituzione scolastica lo stato di infermità e il luogo di dimora e a produrre l’eventuale certificazione da inserire nel fascicolo personale;
  • L’interessato è tenuto a informare la Direzione Regionale del predetto periodo di assenza inviando la relativa comunicazione all’Ufficio IV – Reclutamento organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici;
  • L’eventuale accertamento con visita fiscale dello stato di infermità rientra prioritariamente nelle competenze e responsabilità del dirigente scolastico fatta salva la facoltà dell’ufficio scolastico regionale di disporre eventuali controlli.


  • INFORTUNIO SUL LAVORO

    Dato atto di quanto previsto dall’art. 26 del vigente CCNL, al quale si fa integrale riferimento, in caso di infortunio sul lavoro, spetta al Dirigente scolastico, o in caso di suo impedimento a chi lo sostituisce , predisporre e inviare le comunicazioni di rito agli organi competenti nel rispetto dei tempi definiti dalla norma.

    RIPOSO COMPENSATIVO

    In considerazione di talune richieste di recupero di ore eccedenti l’orario di servizio, formulate da Capi di’Istituto si ricorda che l’istituto del riposo compensativo non può essere applicato ai dirigenti in quanto spetta loro l’organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati – art. 15 del vigente CCNL -.

    In allegato si trasmette:
  • prospetto riassuntivo ferie
  • modello comunicazione ferie/assenze
  • IL VICE DIRETTORE GENERALE
    Paolo IENNACO



    Ufficio Reclutamento, organizzazione, gestione dei Dirigenti Scolastici
    rif.: C.Noto tel. 0115163642 fax 0115163613 mail: concetta.noto@istruzione.it
    www.piemonte.istruzione.it
    Via Pietro Micca,20
    10122 Torino


    Destinatari:

    Ai Dirigenti scolastici
    Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
    della Regione Piemonte

    p.c. Ai Dirigenti e Coordinatori
    Uffici Scolastici Provinciali
    del Piemonte

    Alle Organizzazioni sindacali
    Area V – Dirigenza scolastica