
Oggetto: Art 3 legge 333/2001-Attivazione di nuove classi - Rispetto parametri D.I. organici a.s. 2007/8 e C.M. 51/07
Da un monitoraggio effettuato da questo Ufficio risulta sensibilmente aumentato , rispetto ai decorsi anni, il numero di nuove classi attivate dai dei Dirigenti Scolastici,per far fronte sia ad eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi,sia ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto e quantificabile alla data odierna , a livello regionale in 285 classi:
n. 74 classi Scuola Primaria
n. 47 classi scuola Sec. I° Grado
n. 164 classi scuola Sec. II° Grado.
Il suddetto incremento risulta incompatibile con la previsione di questo Ufficio anche in considerazione del fatto che, ai sensi del Decreto Interministeriale sugli organici e delle relative CC.MM. applicative , l’attivazione delle nuove classi non risulta possibile in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98.
L’anomala situazione verificatasi non consente , in questa Regione, di realizzare il contenimento degli organici , previsto dalla Legge Finanziaria 2007, anche in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, con gravi conseguenze connesse al mancato rispetto delle indicazioni contenute nella suddetta Legge Finanziaria.
Tutto ciò premesso, si invitano i Dirigenti Scolastici , entro e non oltre il 2 agosto p.v., a riverificare le condizioni poste alle base dell’emissione dei provvedimenti di istituzione di nuove classi , alla luce e nel rispetto di tutte le limitazioni contenute nella C.M.51 /2007 , e che di seguito vengono riportate, procedendo all’invio, entro il suddetto termine, agli Uffici Scolastici Provinciali competenti di apposita dichiarazione in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni necessarie al mantenimento o al ritiro del provvedimento stesso.
Gli Uffici Scolastici Provinciali provvederanno , previo controllo analitico delle singole fattispecie,ripetutamente sollecitato, a trasmettere, entro il 3 agosto p.v. , a questa Direzione , l’elenco delle singole classi autorizzate per istituzioni scolastiche, distinte per ordine, con apposita dichiarazione di conferma della sussistenza delle condizioni necessarie all’attivazione segnalate dai Dirigenti scolastici.
Si richiamano, di seguito, confermando la principale limitazione della impossibilità di attivazione in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98, le indicazioni contenute nella su citata C.M. 51/07.
1- disposizione, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
2- Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2007/2008, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, possono essere eccezionalmente mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti di una o due unità inferiore a 20.
3- Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da verificare previo attento esame dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali possono essere attivate in presenza di un numero di alunni tendenzialmente vicino alle 20 unità.
4- Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
5- I dirigenti scolastici, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai competenti USP, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi eccezionale.
6- Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.
7- Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Dall’esame, da parte di questa Direzione Generale, di alcuni dei pochi provvedimenti di attivazione di nuove classi , pervenuti a questo Ufficio per conoscenza, si è rilevato che tra gli alunni in aumento che avrebbero determinato sdoppiamento di classi , alcuni rientravano nelle seguenti fattispecie non giustificative dell’attivazione stessa:
Nel sottolineare le responsabilità dirigenziali ed erariali connesse al mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge, dal decreto interministeriale e dalle circolari ministeriali applicative, per l’attivazione di nuove classi nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, si confida nella più volte sperimentata collaborazione e competenza delle SS.LL. e nel rispetto della tempistica richiesta.
Rif. Bordonaro