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Normativa |
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Ufficio I
Torino, 2 gennaio 2006
Prot. n. 30/P/d20
Circ. Reg. n. 2
Oggetto: Sussidi e contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e autorizzate - rapporto numero alunni-sezioni.
Dall'esame dei dati di funzionamento (numero sezioni e alunni) delle scuole dell'infanzia paritarie e autorizzate del Piemonte, risultano esservi alcune scuole con sezioni sottodimensionate rispetto ai parametri vigenti per le corrispondenti scuole statali. Considerato che la determinazione dell'entità dei contributi spettanti è legata alla verifica di requisiti di consistenza numerica delle sezioni funzionanti, appare opportuno fornire puntualizzazioni e chiarimenti in merito a tali requisiti. I Gestori in indirizzo sono invitati a tenerne conto in particolare nella attuale fase di acquisizione delle domande di iscrizione per l'a.s. 2006/07.
Come è noto, le scuole dell'infanzia paritarie e autorizzate accedono al contributo introdotto dalla legge 10/3/2000 n. 62 sulla parità scolastica per la realizzazione del sistema pre-scolastico integrato e, a richiesta delle scuole che soddisfano requisiti di gratuità alla frequenza e/o refezione, ai sussidi previsti dal D.M. 10/7/1991 n. 210; in particolare l'entità di tali finanziamenti è rapportata al numero di sezioni regolarmente costituite e funzionanti, assumendo "come riferimento, per la razionale costituzione delle sezioni nelle scuole plurisezionali, il numero di bambini prescritto dalle vigenti disposizioni per le scuole materne statali, dovendosi ritenere, in linea di massima, non giustificata da effettive esigenze la costituzione di più sezioni con un numero di bambini di molto inferiore" (art. 4 del D.M. 10/7/1991 n. 210). Per inciso, tale disposizione esclude dal proprio ambito di applicazione le scuole con una sola sezione, in quanto fa esplicito riferimento alle scuole plurisezionali con due o più sezioni.
Le vigenti disposizioni per le scuole materne statali (D.M. 24 luglio 1998 n. 331; D.M. 3 giugno 1999, n. 141; disposizioni annuali in materia di organici) prevedono che:
- le sezioni sono costituite di norma con un numero di 25 bambini, o di 20 nel caso vi siano alunni con handicap, certificati e segnalati al competente gruppo H operante presso il CSA provinciale;
- eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite in modo omogeneo tra le diverse sezioni, escluse quelle che accolgono disabili, con la costituzione di una sezione aggiuntiva solo se viene superato il numero di 28 alunni in almeno una sezione.
E' opportuno chiarire che è nella facoltà del Gestore la costituzione di sezioni con un numero di alunni inferiore rispetto a quello prescritto per le scuole statali, fermo restando che in tal caso il contributo sarà commisurato di norma non al numero di sezioni effettivamente funzionanti, bensì al (minor) numero di sezioni risultante dall'applicazione delle regole sopra esposte. I CSA, nel formulare le proposte, a questa Direzione regionale, di assegnazione dei contributi alle scuole del territorio di competenza, eventualmente segnalano l'esigenza di finanziare, in via del tutto eccezionale e valutate le motivazioni addotte dal Gestore, sezioni sottodimensionate in deroga ai sopra indicati parametri previsti dalla normativa vigente, senza scendere in ogni caso al di sotto del limite minimo di 15 alunni per sezione. In particolare è giustificata la deroga nel caso di sezioni collocate in locali, già destinati ad uso di aule scolastiche, di capienza limitata, come risultante dal certificato igienico sanitario.
Si precisa inoltre che, in mancanza di una diversa disciplina specifica, la disposizione dell'art. 4 del D.M. n. 210/1991, sopra citata, è applicabile anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato, introdotto dalla legge n. 62/2000 per le scuole dell'infanzia non statali.
Appare opportuno rammentare che per la determinazione dei contributi al sistema pre-scolastico integrato, si considera il numero di bambini regolarmente iscritti all'inizio dell'anno scolastico (settembre), mentre per la determinazione dei sussidi (D.M. 210/1991) si fa riferimento al numero di bambini regolarmente iscritti alla data di presentazione della domanda di sussidio. Al riguardo, si ricorda inoltre che non è consentito alle scuole dell'infanzia paritarie e autorizzate modificare il numero di sezioni funzionanti in corso d'anno, salvo in casi del tutto eccezionali che devono essere comunicati tempestivamente a questa Direzione regionale ed al CSA competente, anche ai fini della corretta determinazione del contributo spettante. In particolare per le scuole paritarie la C.M. 18 marzo 2003 n. 31, al par. 3.5 afferma che "la scuola ha facoltà di accogliere domande motivate di iscrizione anche presentate fuori termine ma nei limiti della capienza della classe richiesta". Ciò implica che non è ammesso sdoppiare la classe o sezione al fine di accogliere richieste di iscrizione presentate tardivamente.
Si rammenta infine che le scuole dell'infanzia autorizzate e paritarie devono attenersi alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale 23 dicembre 2005 n. 93 in materia di iscrizioni. Ai sensi di tali disposizioni, in particolare, potranno essere accolte le domande presentate dai genitori dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007, alle condizioni e nei limiti indicati nella citata circolare n. 93/2005, per quanto applicabili alle scuole non statali.
f.to IL DIRIGENTE
Stefano Andreoli
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Destinatari:
Ai Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie ed autorizzate del Piemonte
Ai Dirigenti dei CSA del Piemonte
Ai Responsabili regionali delle Associazioni dei gestori delle scuole non statali del Piemonte |
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