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Normativa |
Ufficio I
Torino, 30 novembre 2005
Prot. nr. 12149/P/C29
Circ. reg. nr. 420
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali - presentazione delle domande dei candidati esterni.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della Circolare Ministeriale n. 86 del 18 novembre 2005, disponibile sulla rete Intranet del MIUR.
Coerentemente con le disposizioni della suddetta Circolare, si impartiscono le seguenti indicazioni operative, da attuarsi sin dal corrente anno scolastico, relative alla delicata materia delle domande di partecipazione agli esami dei candidati esterni.
LIMITI DI ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE SCUOLE
Nel caso in cui la scuola riceva domande di partecipazione agli esami di candidati esterni, il Dirigente scolastico o Coordinatore didattico effettua i necessari conteggi e segnala immediatamente al Dirigente del CSA competente per territorio, riservandosi di successiva trasmissione, il numero di domande eccedenti rispetto ai seguenti vincoli:
- il numero di candidati esterni non può superare il 50 % dei candidati interni per ciascuna classe/commissione;
- ad ogni commissione sono assegnati non più di 35 candidati.
Fermo restando che il vincolo sub a) non è suscettibile di alcun tipo di deroga, il vincolo sub b) può essere superato, in via eccezionale e per motivi da valutare attentamente, solo per decisione del Dirigente del CSA. Non può comunque essere considerata motivazione adeguata a giustificare il superamento di tali vincoli, l'esigenza dei candidati provenienti da uno stesso istituto privato di essere assegnati ad un'unica sede d'esame.
SCUOLE DESTINATARIE DELLE DOMANDE
La C.M. n. 86/2005 stabilisce che i candidati esterni "dovranno presentare l'istanza di ammissione agli esami di Stato ad un'istituzione scolastica della tipologia prescelta ubicata nel Comune ove essi hanno la residenza anagrafica alla data di scadenza del termine di presentazione. Qualora la tipologia di scuola prescelta non sia presente nel Comune si farà riferimento all'ambito territoriale provinciale e, in caso di ulteriore impossibilità, a quello regionale."
Nella attuale fase di presentazione delle domande di partecipazione agli esami, il Dirigente scolastico o Coordinatore didattico che riceva domande non rispondenti alla regola sopra citata, ne trasmette immediatamente copia al CSA della propria provincia e al CSA della provincia, se diversa, ove il candidato ha la residenza, per le rispettive valutazioni e adempimenti.
Come previsto dalla stessa C.M. 86/2005, eventuali deroghe alla regola citata, in presenza di circostanze eccezionali che producano una divaricazione tra la residenza ed il luogo di temporanea dimora del soggetto interessato, saranno prese in considerazione in un secondo momento. Si fa riserva di eventuali ulteriori precisazioni al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Maria DOMINICI
Destinatari:
Ai Dirigenti dei CSA del Piemonte
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado statali del Piemonte
Ai gestori e ai coordinatori didattici delle scuole secondarie di II grado non statali del Piemonte
p.c. Al MIUR, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, ufficio VII
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