www.istruzione.it inglese
arabo
Home
spacer
 
 Normativa
 

Via Pietro Micca 20 - 10122 Torino
tel: 011.5163611 - fax: 011.5163654
e-mail: dirreg@scuole.piemonte.it




Torino, 23/6/2004 2004

Prot.n. 4927/P/C5

Circ. Reg. nr. 165a

Destinatari



Oggetto: Nuove modalità di retribuzione personale A.T.D. in maternità.


      Il Decreto-Legge 26/11/1981 n. 677 convertito con modificazioni nella legge 26/1/1982, all'art. 7 ultimo comma stabiliva che: "La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa"
       Analogamente l'art. 25 commi 16 e 17 del CCNL 4/8/1995 per il personale assunto a tempo determinato disponeva:
       "16. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge 1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l'assunzione di servizio, allo stesso è garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, la conservazione del posto senza assegni.
      17. Il periodo di conservazione del posto ai sensi del comma 16 è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti."

      Detto impianto normativo ha subito notevoli modifiche in relazione a quanto appresso indicato:

  1.       L'art. 12 del CCNL del 24/7/2003 al 1° e 2° comma ha disposto:
          Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001.
          Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore ai 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8".

  2.       La Corte Costituzionale con sentenza n. 377 del 27/10/2003, pur dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 11/1981, sollevata dal TAR Lazio, ha ricordato che
    •       
    • "l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 166, con norma di interpretazione autentica ha stabilito che il trattamento economico previsto dagli artt. 15, primo comma, e 17 della legge n. 1204 del 1971 - oggi trasfusi negli artt. 22 e 24 del testo unico approvato col decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato;
    •       
    • che il citato art. 8- abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 151 del 2001, il cui art. 57 ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto - ha quindi modificato il quadro normativo anche in riferimento alle lavoratrici madri che svolgono l'attività di supplente nella scuola".
    •       
    • Ha altresì puntualizzato che alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, hanno dato conto di tale innovazione rilevando che detto art. 8, in quanto norma di interpretazione autentica, ha carattere retroattivo e perciò si applica anche ai processi in corso.


          
  3. In applicazione dell'art. 69 comma 1 del D.L.vo 165/2001 tutte le norme generali e specifiche del pubblico impiego in vigore alla data del 13/1/1994 cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998/2001;
  4.       
  5. In attuazione della sequenza prevista dall'art. 142 del CCNL 24/7/2003 del Comparto Scuola in data 19/2/2004 è stato stipulato un accordo che ha riscritto il suddetto art. 142 e che non include l'art. 25 del CCNL 4/8/95 tra le norme che continuano a trovare applicazione.

      Una lettura sistematica di quanto sopra esposto porta, per quanto riguarda la fattispecie in oggetto alle seguenti considerazioni e risultanze.
      L'art. 7 del decreto legge 677/81 (convertito con modificazioni dalla legge 11/1982) - secondo cui la nomina del personale incaricato e supplente , che non poteva assumere servizio, aveva valore solo ai fini giuridici e non anche economici - deve ritenersi abrogato ai sensi dell'art. 8 del d.l. 103/1991 (convertito con modificazioni dalla legge 166/1991) le cui indicazioni sono sostanzialmente riportate nell'art. 57 del d.lgs. 151/2001.
      Quanto previsto dal secondo comma dell'art. 12 del CCNL del personale del comparto scuola del 24 luglio 2003, circa la retribuibilità dei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio del personale titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è sempre applicabile, risultando ininfluente che lo stesso contratto di lavoro sia stato, o meno, perfezionato dal lavoratore con l'assunzione di servizio.
      Il contratto di lavoro, ivi compresi i correlati diritti patrimoniali, si intende validamente costituito anche sulla base della sola accettazione della proposta di nomina, pure in presenza di situazioni giuridicamente rilevanti che impediscano la regolare assunzione in servizio ( nel caso più tipico, appunto lo stato di maternità).
E' del tutto evidente che qualora il dipendente si trovi non in costanza di contratto è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità, determinata nella misura dell'80%.
      A titolo esemplificativo si riportano due casi di lavoratrice madre inserita nella graduatoria per incarichi e supplenze:

      A) Esempio n. 1: Lavoratrice in maternità dal 28/3/2004 al 28/8/2004
      L'Istituto X individua l'aspirante sopra descritta quale avente diritto alla nomina per il periodo 01/04/2004 - 04/04/2004. L'interessata, a decorrere dal 01/04/2004 fino al 4/4/2004 ha diritto al trattamento economico intero ai sensi dell'art. 12 CCNL 24/7/2003 e per i periodi successivi all'indennità di maternità di cui all'art. 22 D.L.vo 151/2001.
      Successivamente l'Istituto Y individua la medesima aspirante per un'ulteriore supplenza a decorrere dal 12/05/2004 al 28/05/2004 CHE ACCETTA LA NOMINA: Alla stessa, per il periodo sopra citato, spetta l'intero trattamento economico per tutta la durata del contratto e, a cura dello stesso Istituto Y, la citata indennità di maternità per il periodo non coperto da contratto.
      Nel caso di ulteriori casi analoghi la procedura è uguale a quella sopra indicata, sino al termine della condizione di cui trattasi.

      B) Esempio n. 2: Lavoratrice in maternità dal 28/3/2004 al 28/8/2004

Lavoratrice madre supplente temporanea in interdizione dal 1.2 al 30.6.2004
(primo contratto utile, per il sorgere del diritto, dal 7 gennaio)
Periodi coperti da contratto Periodi non coperti da contratto Trattamento economico di maternità (100%) Indennità di maternità (80%) Competenza in ordine alla corresponsione
07/20/2 (scuola A)   SI   Scuola A
  21/2 - 09/3   SI Scuola A
10/3 - 10/5 (scuola B)   SI   Scuola B
  11/4 - 02/5   SI Scuola B
03/5 - 18/5 (scuola C)   SI   Scuola C
  19/5 - 30/6   SI Scuola C


IL DIRETTORE GENERALE
Luigi CATALANO


CO/ps

Destinatari

Ai Dirigenti
dei Centri Servizi Amministrativi
della Regione
Piemonte
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici Statali
di ogni ordine e grado
del Piemonte
LORO SEDI

Indietro


Archivio
della normativa
- Anno 2004
    Dicembre
    Novembre
    Ottobre
    Settembre
    Agosto
    Luglio
    Giugno
    Maggio
    Aprile
    Marzo
    Febbraio
    Gennaio

- Anno 2003

- Anno 2002

- Anno 2001

Servizio per la comunicazione

© 2010, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Direzione Generale
Via Pietro Micca, 20 - 10122 TORINO