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Torino, 26 gennaio 2004

Prot. n. 749/P/A22

Circ. Reg. n. 21

Destinatari

Oggetto: Istruzione musicale strumentale di base e riforme ordinamentali.

       L'art.11, comma 9, della L.124/99 ed il relativo DM n.201/99 hanno ricondotto ad ordinamento, dopo oltre vent'anni di sperimentazione ministeriale, l'indirizzo musicale nella scuola media.
       Tuttavia il numero delle istituzioni scolastiche che sono riuscite ad ottenere dal MPI l'istituzione di tale indirizzo ed i vincoli posti dalla normativa per la sua attuazione (un solo corso per scuola, la presenza di 4 strumenti, 5-6 alunni a strumento per ciascuna classe, prove attitudinali, ecc.) hanno di fatto limitato a poche unità le scuole che hanno attivato e proseguito tale esperienza.
       D'altra parte la riforma dei Conservatori di musica (L.508/99 e Regolamento attuativo) prevede che l'iscrizione ai nuovi Istituti di Alta Cultura Musicale debba avvenire solo dopo il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e quindi in una età non più utile per iniziare l'apprendimento strumentale musicale.
       È del tutto evidente che tale problematica dovrà in futuro trovare soluzione a livello nazionale; tuttavia lo scrivente ha ritenuto opportuno istituire un Gruppo di lavoro interistituzionale di alto profilo (cfr. DISPONE prot. n.8981/P/A22 dell'11.12.03) per studiare soluzioni e presentare proposte alla Direzione Generale Regionale onde superare le difficoltà per una formazione di base musicale e strumentale.
       Sono anche stati presi contatti con il Direttore del Conservatorio di Torino per verificare la fattibilità di un maggior coinvolgimento del Conservatorio e dei suoi Docenti nelle scuole medie e negli istituti comprensivi del territorio al fine di ampliare e qualificare la diffusione dell'apprendimento musicale strumentale.
       La L. 53/03 di riforma degli ordinamenti scolastici prevede, accanto ad una quota curricolare obbligatoria, una quota temporale facoltativa.
       Il primo DLgs attuativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio 2004, stabilisce che tale quota opzionale ammonti - per la scuola secondaria di primo grado - a 198 ore annuali, pari a n. 6 ore settimanali di attività e insegnamenti scelti dagli allievi (obbligatori per la scuola nell'offerta, ma facoltativi e gratuiti per gli allievi).
       L'inizio di tale nuova impostazione organizzativa e pedagogico-didattica è prevista per l'a.s. 2004-2005 per le sole classi prime (cfr. art. 14 DLgs precitato).
       È del tutto evidente che tale innovazione apre nuove opportunità per le istituzioni scolastiche autonome che intendono proporre l'insegnamento strumentale per la quota opzionale ed in concreto esso viene scelto dagli alunni (ricordando nel contempo che la scelta obbliga l'alunno alla frequenza del percorso formativo che diventa curricolare e di pari dignità rispetto a quello obbligatorio).
       Si deve anche tenere conto che, stante l'autonomia funzionale delle singole istituzioni scolastiche, l'insegnamento strumentale potrà superare i surrichiamati vincoli organizzativi e metodologici-didattici propri dell'indirizzo musicale.
       Infatti la recente CM n. 2/03 sulle iscrizioni recita (pag. 7-8):
"...Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale non rientrante, secondo la previsione del più volte richiamato decreto legislativo, tra le discipline della quota oraria obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano presenti le richieste delle famiglie in tal senso, nelle attività opzionali e facoltative. Trattasi di una situazione che per un verso presenta il vantaggio di una possibile maggiore diffusione territoriale della cennata esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidità che attualmente accompagnano l'esperienza stessa, per altro verso va gestita con particolare attenzione in sede di elaborazione dell'organico, specialmente per quanto concerne la conservazione delle attuali consistenze...".
       Va poi tenuto presente che l'art. 10 del precitato DLgs di recentissima approvazione prevede al comma 5 "L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche..." ed al comma 2 "...Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete".
       Vengono dunque offerte alle scuole autonome nuove e più ampie occasioni per attivare, senza più la necessità di alcuna autorizzazione preventiva ma col solo vincolo imprescindibile della funzionalità e coerenza con l'apprendimento dell'alunno, offerte formative flessibili e soluzioni diversificate rispondenti alle peculiari esigenze territoriali.
       L'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte si pone nei confronti delle istituzioni scolastiche quale strumento di supporto, consulenza e monitoraggio delle iniziative che esse intendono autonomamente attivare in risposta ai bisogni formativi segnalati dalle famiglie ed è disponibile a raccogliere suggerimenti e proposte in merito all'istruzione strumentale musicale di base, mettendo a disposizione il Dirigente Tecnico cui il settore è affidato (Isp. Luigi FAVRO), al quale le SS.LL. potranno rivolgersi per affrontare la problematica di cui all'oggetto.

Il DIRETTORE GENERALE
Luigi CATALANO


Rif. L. Favro


Destinatari

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e
delle Scuole Medie del Piemonte
Loro Sedi

e, p.c.,
Ai Sigg. Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali
del Piemonte
Loro Sedi

Ai Sigg. Direttori
dei Conservatori di musica
del Piemonte
Loro Sedi

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