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Normativa |
Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie
Gestione e amministrazione delle risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche
Gestione economica e finanziaria dell'Amministrazione Regionale
Ufficio 11°
Prot. n° 1282/PC14b
Circ. Reg. n. 49
Torino, 5 febbraio 2003
Ai DIRIGENTI dei Centri di servizi amministrativi della Regione
Loro Sedi
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi
Oggetto: T.F.R. - Trattamento di fine rapporto al personale scolastico.
Normativa di riferimento
L'art. 2, comma 5, della Legge 8 agosto 1995, n° 335 ha esteso l'istituto del "Trattamento di fine
rapporto", previsto dall'art. 2120 del Codice Civile per il settore privato ai nuovi assunti delle
pubbliche amministrazioni.
A tali disposizioni ha fatto seguito l'"Accordo quadro negoziale in materia di trattamento di fine rapporto
e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici" pubblicato in G.U. del 27 agosto 1999, n° 201
sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali.
Completano il quadro normativo della materia in argomento le seguenti disposizioni:
- D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 (G.U. del 5 maggio 2000 n. 111) e il successivo D.P.C.M. di parziale
modifica del 2 maggio 2001 (G.U. del 23 maggio 2001 n. 118);
- Circolare del MIUR dell'8 giugno 2001, n° 108 (che ad ogni buon fine si trascrive in allegato);
- Circolare dell'INPDAP n° 30 del 1° agosto 2002 (G.U. del 30 agosto 2002 - reperibile anche nel sito
www.inpdap.it);
- Circolare del MIUR del 7 novembre 2002, n° 121 modificata con circolare n° 125 del 22 novembre 2002
(reperibili in INTRANET).
Responsabilità e competenza nella predisposizione della documentazione
La suddetta C.M. n° 108/2001 precisa che la liquidazione del T.F.R. a tutto il personale precario della
scuola il cui contratto di lavoro si è interrotto dopo il 29 maggio 2000 rientra nella competenza dei
dirigenti scolastici.
Ovviamente l'istituzione scolastica deve predisporre gli adempimenti necessari anche per il personale
retribuito dalla Direzione Provinciale dei servizi vari. Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo
concernente l'identificazione del responsabile alla compilazione del Mod. T.F.R./1 e T.F.R./2:
| Tipo di competenza |
Identificazione del tipo di contratto cessato |
Responsabile |
| Responsabilità e competenza alla predisposizione e alla trasmissione all'ufficio INPDAP provinciale
della modulistica necessaria all'erogazione del T.F.R. per il personale, cessato dal servizio, già
titolare di contratto a:
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Tempo indeterminato |
Dirigente del C.S.A. |
| Tempo determinato (retribuito dall'Istituzione Scolastica) |
Dirigente dell'Istituzione scolastica |
| Tempo determinato (retribuito dalla Direzione Provinciale dei servizi vari) |
Dirigente dell'Istituzione scolastica |
Si sottolinea che, considerata l'importanza della materia in questione, sarà cura delle
istituzioni scolastiche rilasciare d'ufficio, al personale interessato al termine di ogni rapporto di
lavoro, il relativo certificato di servizio in base al quale sarà possibile rilevare il periodo esatto
della prestazione al fine di stabilire, in presenza di due o più rapporti di lavoro prestati senza
soluzione di continuità, il diritto o meno al trattamento di fine rapporto.
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno
in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della
prestazione e cioè il momento della risoluzione del contratto di lavoro.
Le Amministrazioni sono tenute ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto
di lavoro. L'osservanza del termine di invio del modello all'INPDAP è necessaria per ovviare alla
corresponsione di interessi legali per ritardato pagamento.
Applicazione delle ritenute per TFR e Fondo credito a decorrere dalle retribuzioni relative alle
prestazioni rese da gennaio 2003
Sulle competenze liquidate al personale occorre applicare le ritenute previste dalla CM N° 121 del
7.11.2002 come modificata dalla CM. N° 125 del 22.11.2002 che ad ogni buon fine vengono di seguito
indicate:
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A carico dipendente |
A carico Stato |
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| I.N.P.D.A.P. |
8,75% |
24,20% |
Sul 118% dello stipendio o indennità pensionabili |
| I.N.P.D.A.P. |
8,75% |
24,20% |
Sul 100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile |
| Fondo credito |
0,35% |
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Sul 100% di quanto viene corrisposto |
| I.N.P.S. - disoccupazione |
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1,61% |
Sul 100% di quanto viene corrisposto |
| Opera di previdenza |
2,50% |
7,10% |
Su 80% stipendio e 13 mensilità |
| Opera di previdenza |
2,00% |
7,10% |
Sul 60% I.I.S. |
Mensilmente entro il 15 di ogni mese le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad
effettuare all'INPDAP provinciale i seguenti versamenti:
- 0,35% per Fondo credito sulla contabilità speciale n° 1011 accesa presso le sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n°
21039 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia;
- 9,60% per Opera previdenza (sia la quota a carico dello Stato che quella trattenuta sul lordo
del dipendente) sulla contabilità speciale n° 20005 accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale
dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n° 20005 acceso
presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla sede provinciale dell'INPDAP
unitamente all'elenco dei nominativi per i quali il versamento stesso è stato effettuato.
Sarà cura di quest'Ufficio scolastico regionale assegnare tramite i C.S.A. di riferimento le risorse
finanziarie necessarie ai versamenti di cui trattasi. Nelle more di ricevere il primo finanziamento codeste
istituzioni scolastiche sono autorizzate ad anticipare, nei limiti delle giacenza di cassa, i fondi
necessari ad effettuare i versamenti.
Applicazione delle ritenute per TFR per i servizi in corso alla data del 29 maggio 2002 e fino al 31
dicembre 2002
Per quanto concerne la sistemazione del periodo pregresso nel quale non si è provveduto né a trattenere al
personale precario i suddetti contributi né al versamento degli stessi si possono riscontrare due
fattispecie
- il T.F.R. risulta non erogato: in questo caso le istituzioni scolastiche nel trasmettere
all'I.N.P.D.A.P. il Mod. T.F.R./1 avranno cura di evidenziare che, in sede di liquidazione, l'istituto
suddetto dovrà procedere al recupero delle ritenute non versate dal dipendente interessato corrispondendo
pertanto l'indennità in questione per differenza.
- il T.F.R. è stato già erogato: in questo caso le istituzioni scolastiche dovranno acquisire da parte
del personale interessato autorizzazione scritta al recupero consentendo allo stesso (se trattasi di
personale precario attualmente in servizio) di optare per una delle seguenti possibilità:
- autorizzare l'I.N.P.D.A.P. a procedere al recupero in sede di liquidazione di T.F.R.;
- estinguere il debito direttamente mediante rimborso all'erario in un'unica soluzione. In
quest'ultima ipotesi gli interessati dovranno versare le somme a debito al Tesoro dello Stato - Capo
XIII - Capitolo 3550 indicando come causale la seguente dicitura "Restituzione maggiori assegni
percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.98, n° 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.99)".
Sarà poi compito delle istituzioni scolastiche trasmettere alla competente Direzione
Provinciale dei servizi vari, qualora spetti alla stessa il pagamento del trattamento fondamentale, copia
delle ricevute di versamento per consentire a detto ufficio di versare all'I.N.P.D.A.P. la corrispondente
parte di contributo dovuta in qualità di datore di lavoro.
Va precisato che qualora il personale interessato al recupero sia attualmente in servizio con incarico a
tempo indeterminato dovrà essere seguita la procedura di cui al punto 2.
Le istituzioni scolastiche dovranno informare il personale interessato che la documentazione comprovante
l'avvenuto recupero del debito sia da parte dell'I.N.P.A.D.P. (sub 1) sia nel caso di versamento diretto
(sub 2) costituirà elemento utile ai fini della richiesta di recupero del credito di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi sia con il modello 730 che con il modello unico.
Al fine di consentire a quest'Ufficio scolastico regionale di provvedere al versamento all'I.N.P.D.A.P. del
contributo a carico del datore di lavoro 9,60% per i servizi in corso alla data del 29 maggio 2000 e fino
al 31 dicembre 2002 le istituzioni scolastiche dovranno compilare in ogni loro parte il prospetto allegato
e restituirlo al C.S.A. di competenza entro e non oltre il giorno 21 marzo 2003.
Ogni C.S.A. provvederà all'assemblamento dei dati ed a trasmetterli a quest'ufficio entro il giorno 31
marzo 2003.
P.FI/SA/ZE
Responsabile del procedimento:
Maria Zenari tel. 011/5163675
IL DIRETTORE GENERALE Luigi Catalano |
Allegati
Modulo (formato PDF)
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