www.istruzione.it inglese
arabo
Home
spacer
 
freccia Normativa
 

Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie
Gestione e amministrazione delle risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche
Gestione economica e finanziaria dell'Amministrazione Regionale
Ufficio 11°

Prot. n° 1282/PC14b

Circ. Reg. n. 49

Torino, 5 febbraio 2003

Ai DIRIGENTI dei Centri di servizi amministrativi della Regione
Loro Sedi

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi

Oggetto: T.F.R. - Trattamento di fine rapporto al personale scolastico.

Normativa di riferimento


L'art. 2, comma 5, della Legge 8 agosto 1995, n° 335 ha esteso l'istituto del "Trattamento di fine rapporto", previsto dall'art. 2120 del Codice Civile per il settore privato ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni.
A tali disposizioni ha fatto seguito l'"Accordo quadro negoziale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici" pubblicato in G.U. del 27 agosto 1999, n° 201 sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali.
Completano il quadro normativo della materia in argomento le seguenti disposizioni:

  • D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 (G.U. del 5 maggio 2000 n. 111) e il successivo D.P.C.M. di parziale modifica del 2 maggio 2001 (G.U. del 23 maggio 2001 n. 118);
  • Circolare del MIUR dell'8 giugno 2001, n° 108 (che ad ogni buon fine si trascrive in allegato);
  • Circolare dell'INPDAP n° 30 del 1° agosto 2002 (G.U. del 30 agosto 2002 - reperibile anche nel sito www.inpdap.it);
  • Circolare del MIUR del 7 novembre 2002, n° 121 modificata con circolare n° 125 del 22 novembre 2002 (reperibili in INTRANET).

Responsabilità e competenza nella predisposizione della documentazione

La suddetta C.M. n° 108/2001 precisa che la liquidazione del T.F.R. a tutto il personale precario della scuola il cui contratto di lavoro si è interrotto dopo il 29 maggio 2000 rientra nella competenza dei dirigenti scolastici.
Ovviamente l'istituzione scolastica deve predisporre gli adempimenti necessari anche per il personale retribuito dalla Direzione Provinciale dei servizi vari. Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo concernente l'identificazione del responsabile alla compilazione del Mod. T.F.R./1 e T.F.R./2:

Tipo di competenza Identificazione del tipo di contratto cessato Responsabile
Responsabilità e competenza alla predisposizione e alla trasmissione all'ufficio INPDAP provinciale della modulistica necessaria all'erogazione del T.F.R. per il personale, cessato dal servizio, già titolare di contratto a: Tempo indeterminato Dirigente del C.S.A.
Tempo determinato (retribuito dall'Istituzione Scolastica) Dirigente dell'Istituzione scolastica
Tempo determinato (retribuito dalla Direzione Provinciale dei servizi vari) Dirigente dell'Istituzione scolastica

Si sottolinea che, considerata l'importanza della materia in questione, sarà cura delle istituzioni scolastiche rilasciare d'ufficio, al personale interessato al termine di ogni rapporto di lavoro, il relativo certificato di servizio in base al quale sarà possibile rilevare il periodo esatto della prestazione al fine di stabilire, in presenza di due o più rapporti di lavoro prestati senza soluzione di continuità, il diritto o meno al trattamento di fine rapporto.
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione e cioè il momento della risoluzione del contratto di lavoro.
Le Amministrazioni sono tenute ad inviare il Mod. TFR/1 entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. L'osservanza del termine di invio del modello all'INPDAP è necessaria per ovviare alla corresponsione di interessi legali per ritardato pagamento.

Applicazione delle ritenute per TFR e Fondo credito a decorrere dalle retribuzioni relative alle prestazioni rese da gennaio 2003

Sulle competenze liquidate al personale occorre applicare le ritenute previste dalla CM N° 121 del 7.11.2002 come modificata dalla CM. N° 125 del 22.11.2002 che ad ogni buon fine vengono di seguito indicate:

  A carico dipendente A carico Stato  
I.N.P.D.A.P. 8,75% 24,20% Sul 118% dello stipendio o indennità pensionabili
I.N.P.D.A.P. 8,75% 24,20% Sul 100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile
Fondo credito 0,35%   Sul 100% di quanto viene corrisposto
I.N.P.S. - disoccupazione   1,61% Sul 100% di quanto viene corrisposto
Opera di previdenza 2,50% 7,10% Su 80% stipendio e 13 mensilità
Opera di previdenza 2,00% 7,10% Sul 60% I.I.S.

Mensilmente entro il 15 di ogni mese le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad effettuare all'INPDAP provinciale i seguenti versamenti:

  • 0,35% per Fondo credito sulla contabilità speciale n° 1011 accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n° 21039 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia;
  • 9,60% per Opera previdenza (sia la quota a carico dello Stato che quella trattenuta sul lordo del dipendente) sulla contabilità speciale n° 20005 accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n° 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla sede provinciale dell'INPDAP unitamente all'elenco dei nominativi per i quali il versamento stesso è stato effettuato.
Sarà cura di quest'Ufficio scolastico regionale assegnare tramite i C.S.A. di riferimento le risorse finanziarie necessarie ai versamenti di cui trattasi. Nelle more di ricevere il primo finanziamento codeste istituzioni scolastiche sono autorizzate ad anticipare, nei limiti delle giacenza di cassa, i fondi necessari ad effettuare i versamenti.

Applicazione delle ritenute per TFR per i servizi in corso alla data del 29 maggio 2002 e fino al 31 dicembre 2002

Per quanto concerne la sistemazione del periodo pregresso nel quale non si è provveduto né a trattenere al personale precario i suddetti contributi né al versamento degli stessi si possono riscontrare due fattispecie

  • il T.F.R. risulta non erogato: in questo caso le istituzioni scolastiche nel trasmettere all'I.N.P.D.A.P. il Mod. T.F.R./1 avranno cura di evidenziare che, in sede di liquidazione, l'istituto suddetto dovrà procedere al recupero delle ritenute non versate dal dipendente interessato corrispondendo pertanto l'indennità in questione per differenza.
  • il T.F.R. è stato già erogato: in questo caso le istituzioni scolastiche dovranno acquisire da parte del personale interessato autorizzazione scritta al recupero consentendo allo stesso (se trattasi di personale precario attualmente in servizio) di optare per una delle seguenti possibilità:
    1. autorizzare l'I.N.P.D.A.P. a procedere al recupero in sede di liquidazione di T.F.R.;
    2. estinguere il debito direttamente mediante rimborso all'erario in un'unica soluzione. In quest'ultima ipotesi gli interessati dovranno versare le somme a debito al Tesoro dello Stato - Capo XIII - Capitolo 3550 indicando come causale la seguente dicitura "Restituzione maggiori assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.98, n° 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.99)".

Sarà poi compito delle istituzioni scolastiche trasmettere alla competente Direzione Provinciale dei servizi vari, qualora spetti alla stessa il pagamento del trattamento fondamentale, copia delle ricevute di versamento per consentire a detto ufficio di versare all'I.N.P.D.A.P. la corrispondente parte di contributo dovuta in qualità di datore di lavoro.
Va precisato che qualora il personale interessato al recupero sia attualmente in servizio con incarico a tempo indeterminato dovrà essere seguita la procedura di cui al punto 2.
Le istituzioni scolastiche dovranno informare il personale interessato che la documentazione comprovante l'avvenuto recupero del debito sia da parte dell'I.N.P.A.D.P. (sub 1) sia nel caso di versamento diretto (sub 2) costituirà elemento utile ai fini della richiesta di recupero del credito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi sia con il modello 730 che con il modello unico.

Al fine di consentire a quest'Ufficio scolastico regionale di provvedere al versamento all'I.N.P.D.A.P. del contributo a carico del datore di lavoro 9,60% per i servizi in corso alla data del 29 maggio 2000 e fino al 31 dicembre 2002 le istituzioni scolastiche dovranno compilare in ogni loro parte il prospetto allegato e restituirlo al C.S.A. di competenza entro e non oltre il giorno 21 marzo 2003.
Ogni C.S.A. provvederà all'assemblamento dei dati ed a trasmetterli a quest'ufficio entro il giorno 31 marzo 2003.

P.FI/SA/ZE
Responsabile del procedimento:
Maria Zenari tel. 011/5163675

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Catalano

Allegati
Modulo (formato PDF)

Download del documento in formato: PDF - DOC

Indietro

Archivio
della normativa
- Anno 2012

- Anno 2011

- Anno 2010

- Anno 2009

- Anno 2008

- Anno 2007

- Anno 2006

- Anno 2005

- Anno 2004

- Anno 2003

    Dicembre
    Novembre
    Ottobre
    Settembre
    Agosto
    Luglio
    Giugno
    Maggio
    Aprile
    Marzo
    Febbraio
    Gennaio

- Anno 2002

- Anno 2001

HTML 4.01 valido!

Valid CSS!

Servizio per la comunicazione

© 2010, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Direzione Generale
Via Pietro Micca, 20 - 10122 TORINO