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Normativa |
Prot. n. 270/P
Torino, 13 gennaio 2003
Circ. Reg. n. 9
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado della Regione
Piemonte
Oggetto: CCNL per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il
1.3.2002. Retribuzione di posizione - fondo 2001 -
Si porta a conoscenza che in conformità al contratto integrativo regionale sottoscritto il 14.11.2002 (all.
1), è stato determinato per le istituzioni scolastiche interessate alla retribuzione di posizione - fondo
2001 - il punteggio per il collocamento in ciascuna delle 4 fasce in cui è stata articolata la retribuzione
accessoria di cui trattasi.
Per una corretta lettura dei dati riportati nella acclusa tabella (all. n. 2), si
specifica che con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto integrativo di cui sopra è stato
convenuto:
- di prendere come base per l'attribuzione dei singoli punteggi i dati relativi all'a.s. 2001/2002;
- di fare riferimento all'organico di fatto;
- di considerare, nella determinazione della pluralità di gradi, anche la scuola dell'infanzia;
- di tenere conto, per la determinazione del numero delle sezione staccate, le ulteriori sedi ubicate in
edifici diversi rispetto alla sede principale;
- di attribuire il punteggio per la vigilanza sulle scuole private alle istituzioni scolastiche che
nell'anno 2001/2002 esercitavano la vigilanza sulle scuole private;
- di assegnare il punteggio per il disagio territoriale alle scuole considerate di montagna ai sensi
della legge 1 marzo 1957, n. 90, incluse negli elenchi predisposti dagli ex Provveditorati agli Studi per
il triennio 1999/2002;
- di attribuire il punteggio "per rapporti con almeno 5 enti territoriali" alle istituzioni scolastiche
aventi sede staccate ubicate in almeno cinque comuni diversi.
Ciascun Dirigente Scolastico, verificati i dati relativi all'istituzione scolastica sede
di servizio negli anni scolastici 2000/01 e 2001/02, potrà segnalare a questo Ufficio eventuali divergenze
riscontrate, ove comportino modifiche nella collocazione delle fasce.
IL DIRETTORE GENERALE Luigi CATALANO |
Ufficio Dirigenti scolastici
Rif. Concetta Noto
Tel. 0115163642 - fax 0115163654
Indirizzo e-mail:
concetta.noto@scuole.piemonte.it
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA REGIONE PIEMONTE RELATIVO ALLA DIRIGENZA
SCOLASTICA - AREA V
L'anno 2002, il giorno 12 novembre, in Torino, presso il MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale - Direzione Regionale Piemonte - Via P. Micca 20, in sede di negoziazione integrativa a livello
regionale,
TRA
La delegazione di parte pubblica, composta da:
Dr. Luigi CATALANO - Direttore regionale
Dr. Paolo IENNACO - Vice Direttore regionale
E
I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
| per l'ANP-CIDA |
Prof. Mario PERRINI |
| per la CGIL-Scuola |
Prof. Ignazio SARLO |
| per la CISL-Scuola |
Prof. Franco PESSANA |
| per l'UIL-Scuola |
Prof. Lorenza PATRIARCA |
| per lo SNALS-CONFSAL |
Prof. Alfonso LUPO |
PREMESSO
che in data 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
relativo al personale dell'Area V, appartenente alla Dirigenza Scolastica;
che in data 26 marzo 2002 è stata sottoscritta l'intesa sulla mobilità professionale e sull'entità e tempi
delle operazioni scolastiche all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali;
che in data 23 settembre 2002 in Roma, presso il MIUR, è stato sottoscritto il Contratto Integrativo
Nazionale per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, relativo al periodo
01.09.2000-31.12.2001;
VIENE SOTTOSCRITTO
Il contratto integrativo regionale, relativo al personale dirigente dell'Area V - Dirigenza scolastica -
per il periodo 01.09.2000-31.12.2001, così come di seguito articolato.
Art. 1 Campo di applicazione
- Il presente contratto integrativo regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, seconda parte, e
dell'art. 13, comma 5, del CCNL, nonché degli artt. 5, 6, 7 e 15, commi 3 e 4 del CIN, è relativo agli
istituti contrattuali demandati al livello regionale. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici
dell'Area V.
- La definizione delle linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento
dei Dirigenti scolastici e l'attuazione di quanto previsto al titolo 2 del C.C.N.L. riguardo al sistema
delle relazioni sindacali, sarà oggetto di successiva contrattazione.
- Nel testo del presente contratto il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell'1.03.2002 è riportato di seguito, come C.C.N.L. ed il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sottoscritto il 23.09.2002 è riportato come C.C.N.I.
Art. 2 Decorrenza e durata
- Le disposizioni contenute nella presente intesa hanno effetto dalla data della sua
sottoscrizione.
- Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle del successivo contratto
integrativo regionale.
- La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuata dai competenti
organi di controllo regionali.
Art. 3 Risorse finanziarie e fondo regionale
- Il fondo regionale è costituito a decorrere dal 1 gennaio 2001; per gli esercizi finanziari 2001 e
2002 gli stanziamenti sono quelli previsti dalla tabella B, allegata al C.C.N.I..
- Gli importi relativi alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici
cessati nel 2001, indicati alla lett. D della tabella B relativa all'anno 2002, sono suscettibili di
variazione per la definizione della posizione economica dei cessati dal servizio, ai sensi delle
disposizioni del C.C.N.L. dell'1.3.2002; eventuali maggiori importi rispetto a quanto indicato nella
tabella B saranno considerati quali economie.
Le eventuali economie realizzate in ogni esercizio finanziario implementano le risorse del fondo
regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno finanziario successivo.
- Confluiscono nel Fondo gli importi degli incarichi aggiuntivi, previsti dal comma 2 dell'art. 26 del
C.C.N.L , assunti dai dirigenti a partire dalla decorrenza del C.C.N.I; gli emolumenti degli incarichi
assunti prima della stipula del C.C.N.I., anche se non ancora liquidati, rimangono invece per intero
nella disponibilità degli interessati.
- I meccanismi di auto alimentazione dei fondi regionali, secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 3,
del C.C.N.L., producono incrementi dei fondi stessi con cadenza annuale e con effetto dall'inizio di
ciascun esercizio finanziario.
Art. 4 Utilizzazione del fondo regionale
- Per l'esercizio finanziario 2001, sarà prioritariamente accantonata, la somma necessaria per
corrispondere l'emolumento di Euro 516,46 ai dirigenti scolastici in servizio per ciascuno degli anni
scolastici 1999/2000 e 2000/2001. Sarà, altresì, accantonata la somma necessaria per corrispondere
l'emolumento di Euro 2582,28 ai dirigenti preposti alle scuole situate in zone a rischio in servizio
nell'anno scolastico 2000/2001.
- A decorrere dal 01.01.2002, le risorse disponibili sono suddivise tra retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato nella proporzione dell'85% e del 15%, previo accantonamento della somma
necessaria per corrispondere l'emolumento di Euro 2582,28 ai dirigenti preposti alle scuole situate in
zone a rischio in servizio nell'anno scolastico 2001/2002.
- A decorrere dal 01.01.2003, le risorse disponibili sono suddivise tra retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato nella proporzione dell' 85% e del 15%.
Art. 5 Articolazione delle scuole in fasce
- Ad ogni scuola della Regione viene attribuito un punteggio sulla base della tabella A, allegata al
presente contratto;
- Le scuole vengono, poi, suddivise in quattro fasce, sulla base del punteggio attribuito, come segue:
- prima fascia: scuole con punteggio fino a 17
- seconda fascia: scuole con punteggio da 18 a 28
- terza fascia: scuole con punteggio da 29 a 39
- quarta fascia: scuole con punteggio superiore a 39.
Art. 6 Retribuzione di posizione
- A decorrere dal 01.01.2001, la retribuzione di posizione viene determinata tenendo conto:
- delle risorse disponibili secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del presente
contratto;
- dei dirigenti in servizio;
- delle fasce di articolazione delle scuole, così come determinate sulla base dei criteri di cui ai
commi precedenti.
Fermo restando che alla prima fascia dovrà corrispondere un importo non inferiore a 2441,81 Euro (pari a
L. 4.728.000 - vecchia indennità di direzione) vengono fissati, per la determinazione degli importi di
ciascuna fascia i seguenti coefficienti:
- prima fascia: 1;
- seconda fascia: 1,30
- terza fascia: 1,64;
- quarta fascia: 2,14.
Vengono, quindi, stabiliti i seguenti livelli di retribuzione di posizione:
- prima fascia: € 2738 annui lordi, per tredici mensilità;
- seconda fascia: € 3558 annui lordi, per tredici mensilità;
- terza fascia: € 4489 annui lordi, per tredici mensilità;
- quarta fascia: € 5857 annui lordi, per tredici mensilità.
- Ai dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 8 del C.C.N.I. spetta una
retribuzione di posizione pari alla media pro capite delle risorse annualmente disponibili;
- A partire dall'1.01.2002 e per i successivi anni finanziari - fino a nuova contrattazione - il
valore delle fasce viene rideterminato rispettando i rapporti di divaricazione di cui sopra sulla base
della costituzione degli 8/12 del fondo regionale relativo alla retribuzione di posizione, aumentato dei
4/12 individuati nell'esercizio finanziario precedente. La quota complessiva così ricostituita viene
ripartita in rapporto al numero delle unità in servizio.
Tale rideterminazione ha effetto con decorrenza dal 1 settembre dell'anno scolastico di riferimento.
Per il primo quadrimestre di ciascun anno scolastico e in ogni caso fino alla rideterminazione dei valori
delle fasce dell'istituto di servizio, sarà corrisposta, a titolo di acconto, la retribuzione di
posizione individuale pari a quella spettante per l'appartenenza dell'istituto alla fascia dell'anno
scolastico precedente.
Successivamente alla rideterminazione del valore di ciascuna fascia verranno effettuati i conguagli a
debito o a credito dello spettante con riferimento a quanto già percepito.
Art. 7 Retribuzione di risultato
- Per l'anno 2001/2002, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del C.C.N.I., la retribuzione di
risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico.
- Per gli anni scolastici successivi la retribuzione di risultato sarà determinata sulla base della
verifica dei risultati e della conseguente valutazione di cui all'art. 27 del C.C.N.L., tenendo conto dei
criteri generali che saranno stabiliti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale.
Art. 8 Interpretazione autentica
- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
- Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera
raccomandata. La lettera deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
Art. 9 Norme transitorie e finali
- In sede di liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente contratto, si provvederà all'eventuale
recupero di quanto provvisoriamente corrisposto al personale interessato per effetto delle norme
previgenti.
Nell'effettuare il conguaglio, si terrà conto di quanto spettante ai singoli dirigenti in relazione alla
sede di effettivo servizio, ove questa non coincida con quella di titolarità.
Letto e sottoscritto in Torino, il 12 novembre 2002
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Dr. Luigi CATALANO __________________________________ Dr. Paolo IENNACO
____________________________________
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL-SCUOLA _______________________________________ CISL-SCUOLA _______________________________________
UIL-SCUOLA ________________________________________ SNALS-CONFSAL _____________________________________
ANP-CIDA ____________________________________________
Tabella A
Peso attribuito ai parametri individuati dall'art. 7 del C.C.N.I del 29.5.2002
| Criteri attinenti alla dimensione |
40% |
| Criteri attinenti alla complessità |
40% |
| Criteri attinenti al contesto territoriale |
15% |
| Criteri attinenti alla responsabilità |
5% |
| DIMENSIONE |
Max p. 40 |
| ALUNNI |
max 18* |
| DOCENTI |
max 16* |
| ATA |
max 6* |
| *ALUNNI |
DA 0 |
A 500 |
p. 3 |
| |
DA 501 |
A 750 |
p. 6 |
| |
DA 751 |
A 1000 |
p. 9 |
| |
DA 1001 |
A 1250 |
p. 12 |
| |
DA 1251 |
A 1500 |
p. 15 |
| |
oltre 1500 |
p. 15 |
| |
| *DOCENTI |
DA 0 |
A 40 |
p. 4 |
| |
DA 41 |
A 70 |
p. 8 |
| |
DA 71 |
A 100 |
p. 12 |
| |
oltre 100 |
p. 16 |
| |
| *ATA |
DA 0 |
A 20 |
p. 3 |
| |
oltre 20 |
p. 6 |
| COMPLESSITÀ |
max p. 40 |
| Pluralità di gradi p. 2 (fino a 2 gradi) |
p. 5 (oltre 2 gradi) |
| Plur. Indirizzi |
p. 4 |
| CTP |
p. 4 |
| Pres. Osp. |
p. 2 |
| Det. Pena |
p. 2 |
| Corsi serali |
p. 3 |
| Offic. Lab. |
p. 3 |
| Aziende agrarie |
p. 3 |
| Convitti annessi |
p. 2 |
| Vig. scuole priv. |
p. 2 |
| sez. stacc. |
p. da 2 a 7* |
| rapporti con almeno 5 enti territoriali |
p. 3 |
| |
| *sez. staccate fino a 3 |
2 |
| da 4 a 6 |
3 |
| da 7 a 9 |
4 |
| oltre 9 |
7 |
| |
| CONTESTO TERRITORIALE |
max p. 15 |
| Disagio socio economico (aree a rischio e ist. scol. con num. stranieri min. 10%) |
p. 7 |
| Zone montane |
p. 8 |
| |
| RESPONSABILITÀ |
max p. 5 |
| istituzioni scolastiche aggreganti scuole civiche |
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