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Normativa |
Prot. n. 211/A A2
Torino, 15 gennaio 2003
Circ. Reg. n. 8
Ai Dirigenti dei CSA della regione LORO SEDI
OGGETTO: permessi per lavoratori disabili - art. 33, comma 6, della legge 104/92. Art.
19, legge n. 53/2000.
Si trasmette copia della nota n. 33 del 9 dicembre della Direzione Centrale dell'I.N.P.D.A.P. pari
oggetto.
LC/gb
IL DIRETTORE GENERALE Luigi Catalano |
INPDAP
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE
UFFICIO II - NORMATIVA
VIA BALLARIN 42 - ROMA
Roma, 9 dicembre 2002
OGGETTO: Permessi per lavoratori disabili. Art. 33, comma 6 della Legge 104/92. Art. 19
legge 53/2000.
Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Centrale in merito alle modalità di
fruizione ed ai riflessi contributivi relativamente ai permessi, di cui alla normativa indicata in
oggetto.
Al riguardo, la legge 5 febbraio 1992 n. 104 ha dettato norme in materia di assistenza, di integrazione
sociale e di diritti delle persone handicappate, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione di particolari
benefici ai lavoratori dipendenti interessati. In particolare, il comma 6° dell'articolo 33, nel richiamare
i commi 2 e 3 dello stesso articolo, dispone che le persone maggiorenni portatrici di handicap, in
situazioni di gravità, possono usufruire di due ore di permessi giornalieri e tre giorni di permessi
mensili.
La situazione di gravità, cui si fa riferimento nel citato articolo, è quella disciplinata dal comma 3°
dell'articolo 3 della stessa legge 104/92.
Tali permessi sono retribuiti (legge 27.10.93 n. 423) e sono coperti dalla relativa contribuzione
pensionistica e previdenziale a carico dell'ente datore di lavoro.
L'art. 19 della legge n. 53/2000 ha recentemente modificato la fruibilità dei benefici in questione
introducendo il principio della loro alternatività e modificando, in tal modo, il precedente orientamento
(peraltro sostenuto dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica)
che ne prevedeva, nello stesso mese, la possibilità del cumulo.
Pertanto, i lavoratori interessati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica,
potranno utilizzare alternativamente e non più cumulativamente l'uno o l'altro dei benefici, in ragione
delle specifiche richieste inoltrate ai rispettivi enti di appartenenza.
Si fa presente che, nell'ipotesi di riposi orari, il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata
dell'orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario corrispondente
o superiore alle 6 ore, mentre è pari a 1 ora in caso contrario.
Per i soggetti portatori di handicap, che beneficiano alternativamente dei permessi ad ore o a giorni
(commi 2 e 3 già citati), è consentito modificare, in linea di massima, il tipo di permesso da un mese
all'altro.
Alcuni contratti collettivi di lavoro (es. art. 9 - comma 3, del CCNL del Comparto dei Ministeri stipulato
in data 16.2.99) hanno introdotto, rispetto alla previsione normativa, l'ulteriore agevolazione della
frazionabilità ad ore dei permessi a giorni, di cui al comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92, allo scopo
di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato. Pertanto,
sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito. È,
quindi, possibile, eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze improvvise, non
prevedibili all'atto della richiesta dei permessi, variare anche nell'ambito di ciascun mese la
programmazione già effettuata in precedenza.
Pertanto, nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di
quelli giornalieri, si procederà alla conversione in giorni lavorativi delle ore di permesso fruite, che
quindi andrà a ridurre il numero dei giorni di permesso mensile spettanti, previsti dalle specifiche norme
contrattuali di settore.
Solo un residuo di ore non inferiore alla giornata lavorativa dà diritto alla fruizione di un intero giorno
di permesso.
Si precisa, infine, che i permessi previsti dal comma 2 dell'art. 33 della citata legge 104/92 sono senza
limiti, nel senso che il lavoratore che ne fa richiesta ha diritto a due ore di permesso retribuito per
ogni giornata lavorativa del mese.
IL DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Rosalba Amato |
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