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Normativa |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per il Piemonte
via Pietro Micca, n. 20 10122 TORINO
dirreg@scuole.piemonte.it
Prot. n. 2789/1
Circ. Reg. n. 9
Torino, 15 gennaio 2002
AI GESTORI DELLE SCUOLE NON STATALI ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI RICONOSCIUTE
LORO SEDI
Per il tramite del Centri Servizi Amministrativi Della Regione
AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE
LORO SEDI
Al MIUR
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
AREA DELLA PARITÀ
ROMA
Oggetto: Riconoscimento della parità alle scuole elementari e secondarie di primo e
secondo grado con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002.
Con l'allegato decreto collettivo che si trasmette via e-mail, viene disposto il riconoscimento della
parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.
388.
L'elenco comprende le scuole le cui istanze sono risultate complete e in
regola con le prescrizioni della succitata legge n. 62/2000. Relativamente alle istanze non accolte al
momento, ma ritenute suscettibili di regolarizzazione, sono in corso con le scuole interessate le richieste
di chiarimenti e/o integrazioni.
Con successiva comunicazione saranno inviati i decreti individuali predisposti sia per le istanze accolte
che per le istanze non ritenute accoglibili.
Si ritiene doveroso precisare, al riguardo, che relativamente alle dichiarazioni rese dai gestori
interessati, in ordine ai requisiti previsti per il riconoscimento della parità, si è ritenuto che:
- la dichiarazione di sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito l'originario riconoscimento
della scuola, attesti il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme vigenti, compresa l'idoneità
dei locali, per lo specifico uso, in materia di igiene e sicurezza ai sensi del D.L. 626/94 e successive
integrazioni e modifiche, anche sotto il profilo del possesso delle previste certificazioni, non scadute,
rilasciate dalle competenti autorità per la prevenzione incendi, l'agibilità ad uso scolastico, il
certificato igienico-sanitario;
- l'iscrizione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio avvenga con l'applicazione
incondizionata delle norme vigenti e, comunque non subordinata alla corresponsione di contributi
ministeriali;
- gli organi collegiali siano improntati alla partecipazione democratica, siano elettivamente costituiti,
operino regolarmente per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica.
È onere delle Istituzioni scolastiche che annoverano personale privo, alla data di entrata
in vigore della legge 62/2000, del requisito di abilitazione produrre idonea documentazione che attesti il
conseguimento della prescritta abilitazione da parte di quel personale, nei modi e nei termini previsti
dall'art. 1, comma 4 bis, della legge 62/2000, come modificata dalla legge 388/2000; è parimenti onere
delle istituzioni scolastiche che hanno conferito incarichi a tempo determinato a docenti sprovvisti di
abilitazione, nei casi previsti dalla lettera circolare ministeriale prot. 2668 del 29/10/2001, attivarsi
per la regolarizzazione di tali situazioni; per tali adempimenti viene fissato il termine del 31 luglio
2002.
Il Direttore Generale Regionale M. Bertiglia |
rif. AIMINO/BATTAGLIA/MIGLIORINO tel. n. 011/5163633/4 fax n. 011/5163640
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per il Piemonte
via Pietro Micca, n. 20 10122 TORINO
dirreg@scuole.piemonte.it
Prot. n. 2789
Torino, 15 gennaio 2002
Il DIRETTORE GENERALE REGIONALE
Vista la legge 10 Marzo 2000, n. 62;
Visto l'art. 51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che inserisce il comma 4 bis all'art. 1
della legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la C.M. 15 giugno 2000, n. 163;
Vista la C.M. 14 febbraio 2001, n. 30;
Vista la C.M. 14 maggio 2001, n. 87;
Viste le documentate istanze, prodotte nei termini, con le quali i gestori delle scuole autorizzate,
parificate, legalmente riconosciute, pareggiate, che hanno chiesto il riconoscimento della parità;
Viste le dichiarazioni rese dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
n. 62/2000 ai fini del riconoscimento della parità;
Sentito il parere espresso in merito a ciascuna istanza dagli Ispettori Tecnici componenti del Comitato
appositamente costituito con decreto Direttoriale 30/10/2001;
Ritenuto che sussistano le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi
della normativa citata in premessa;
DECRETA
Art. 1
Alle scuole elementari autorizzate o parificate ed alle scuole medie inferiori e superiori
legalmente riconosciute o pareggiate di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del
presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002.
Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna istituzione scolastica con
separato provvedimento che indicherà la configurazione soggettiva e strutturale della Istituzione
stessa.
Art. 2
Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che
non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno
determinato il riconoscimento.
Nessuna modifica di alcuni degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del Gestore senza
l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.
Il Direttore Generale Regionale M. Bertiglia |
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